(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del 30 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1983, n. 12, gia' modificato dall'articolo unico della legge regionale 6 luglio 1984, n. 31, e' sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri di comprovata capacita' manageriale, organizzativa e gestionale, dei quali: a) tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, designati dalla Giunta regionale con le modalita' previste dalla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modifiche e integrazioni; b) due membri designati dal competente organismo regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. 2. I membri di cui al comma 1 sono scelti tra professionisti iscritti agli Ordini professionali o tra soggetti che abbiano maturato esperienza nella pubblica amministrazione o nella conduzione di aziende pubbliche o private".