(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22
                         del 30 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'art.  4  della  legge  regionale  2  maggio 1983, n. 12, gia'
modificato dall'articolo unico della legge regionale 6  luglio  1984,
n. 31, e' sostituito dal seguente:
  "1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri di
comprovata  capacita'  manageriale,  organizzativa  e gestionale, dei
quali:
   a) tre membri, di cui uno con funzioni  di  presidente,  designati
dalla   Giunta  regionale  con  le  modalita'  previste  dalla  legge
regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modifiche e integrazioni;
   b)  due  membri  designati  dal  competente  organismo   regionale
dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.
  2.  I  membri  di  cui  al  comma  1 sono scelti tra professionisti
iscritti  agli  Ordini  professionali  o  tra  soggetti  che  abbiano
maturato esperienza nella pubblica amministrazione o nella conduzione
di aziende pubbliche o private".